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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22513 del 09/08/2021 (Rv. 662346 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell’intermediario - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662346-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione.

Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)