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Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 30/01/1995 (Rv. 490137 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Socio occulto di società occulta - Art. 147, secondo comma, legge fall. - Disciplina - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490137-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO

In tema di fallimento di soci illimitatamente responsabili, l'art.147, secondo comma, legge fall., che espressamente riguarda il socio occulto di società palese, non costituisce norma di carattere eccezionale, perché applica, in sede fallimentare, il principio della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, il quale è immanente nelle società con soci a responsabilità illimitata (art. 2291 e 2297 cod. civ.). La suddetta norma è pertanto, analogicamente applicabile al socio occulto di società occulta, e cioè al caso in cui una persona agisca, nei rapporti con i terzi, come imprenditore individuale, ma abbia un rapporto occulto con uno o più soci, ed i terzi possano provare che i debiti assunti dall'imprenditore apparentemente individuale sono debiti di una società della quale egli è amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 12, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)