Sez. 1, Sentenza n. 366 del 17/01/1998 (Rv. 511644 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE | Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i "soci" all'esercizio dell'attività societaria in vista del risultato unitario, e determinazione dei conferimenti a costituire un patrimonio comune - Necessità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE
La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 cod. civ.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 stesso codice), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)