diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6511 del 09/12/1981 (Rv. 417362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSEGNO EX ART. 76 DEL D.P.R. N.1124 DEL 1965 - PRESUPPOSTI - INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA SOPRAVVENUTA PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO SUL LAVORO PRECEDENTEMENTE SUBITO - DIRITTO AL PREDETTO ASSEGNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSEGNO EX ART. 76 DEL D.P.R. N.1124 DEL 1965 - PRESUPPOSTI - INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA SOPRAVVENUTA PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO SUL LAVORO PRECEDENTEMENTE SUBITO - DIRITTO AL PREDETTO ASSEGNO - ESCLUSIONE.*

L'art. 76 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 - il quale prevede la concessione di un assegno all'assicurato che sia affetto da Invalidità permanente assoluta, conseguente ad una delle menomazioni elencate nella tabella all. 3 dello stesso decreto, ed al quale sia indispensabile un'assistenza personale continuativa - configura l'assegno come una prestazione (integrativa della rendita già concessa) che, avendo natura non assistenziale ma assicurativa, è assoggettata alla disciplina propria del campo previdenziale. Pertanto, essendo in detta norma il termine "conseguente" adoperato non nel senso di "successivo" ma per sottolineare l'esigenza di un rapporto eziologico, l'Invalidità permanente assoluta sopravvenuta per cause indipendenti dall'infortunio sul lavoro precedentemente subito non dà diritto all'assegno in questione, giacché in tal caso - esclusa l'applicabilità dell'art. 79 del decreto (che riguarda le preesistenze derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni, da valutare al momento della Determinazione della rendita) - deve farsi applicazione dei principi, in materia di nesso eziologico tra infortunio e aggravamento, stabiliti dall'art. 83 dello stesso decreto. (V 5059/79, mass nn 401708 e 401709).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)