Sez. L, Sentenza n. 887 del 06/02/1985 (Rv. 439068 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ART. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ART. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
L'assegno mensile previsto dall'art. 76 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ad integrazione della rendita per Invalidità permanente assoluta, conseguente ad una delle menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e tale da rendere indispensabile un'assistenza personale continua, costituisce una prestazione integrativa che, avendo la sua fonte generatrice nella preesistente concessione della rendita per la detta Invalidità permanente assoluta, non può essere riconosciuta quando tale Invalidità sopravvenga per cause indipendenti dagli eventi che diedero luogo alla rendita originaria o quando la revisione della medesima, per aggravamento delle condizioni del titolare, sia impossibile per la scadenza dei termini che regolano lo sviluppo del rapporto assicurativo, senza che per ciò la norma predetta sia fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione. (V 784/84, mass n 433015; (V 1347/83, mass n 426149; (V 6511/81, mass n 417362; (V 145/71, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)