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Sez. L, Sentenza n. 5763 del 14/11/1984 (Rv. 437435 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO - DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437435-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO - DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI - LIMITI.*

A norma dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore eletto alla carica di sindaco ha diritto a permessi retribuiti, rivestendo egli anche la carica di consigliere comunale, solo per il tempo (obiettivamente accertabile mediante la documentazione ufficiale) necessario per la partecipazione alle riunioni del consiglio comunale, mentre per lo svolgimento delle altre molteplici attività tipiche della funzione di sindaco, svolte al di fuori delle riunioni predette, può beneficiare soltanto di permessi non retribuiti, i quali non sono computabili ai fini della Determinazione della pensione di anzianità. (Conf 1635/79, mass n 397981).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)