Sez. L, Sentenza n. 1635 del 21/03/1979 (Rv. 397981 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE CON QUALIFICA DI SINDACO - PERMESSI NON RETRIBUITI PER UN MINIMO DI TRENTA ORE MENSILI - DIRITTO DEL LAVORATORE - ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE CON QUALIFICA DI SINDACO - PERMESSI NON RETRIBUITI PER UN MINIMO DI TRENTA ORE MENSILI - DIRITTO DEL LAVORATORE - ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il lavoratore che rivesta la qualifica di sindaco, al fine di esercitare le relative funzioni ha il diritto a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili, ai sensi del secondo comma dell'art 32 della legge 20 maggio 1970 n 300, ma salvo che per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale - non puo, altresi, beneficiare del trattamento previsto dal primo comma della medesima norma soltanto a favore dei consiglieri comunali (assenza dal lavoro senza alcuna decurtazione), in quanto la condizione oggettiva dell'assenza dal lavoro protratta per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, cui e subordinata l'efficacia della disposizione, se e facilmente verificabile per i consiglieri, in base ai verbali delle sedute del consiglio, non lo e per il sindaco, le cui molteplici e svariate attivita richiedono di volta in volta il tempo da lui stesso reputato necessario.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)