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Sez. 2, Sentenza n. 7701 del 13/03/1986 Ud. (dep. 28/07/1986) Rv. 173423 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERIO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173423-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERIO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*

L'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge sul controllo delle armi n. 895 del 1967, ai fini della diminuzione di pena, non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, con riferimento ad ogni circostanza, anche di natura soggettiva, che abbia rilievo significativo nella Determinazione dell'entità del fatto. (Conf mass n 163177; (Conf mass n 169063).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)