Sez. 2, Sentenza n. 7701 del 13/03/1986 Ud. (dep. 28/07/1986) Rv. 173423 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERIO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERIO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
L'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge sul controllo delle armi n. 895 del 1967, ai fini della diminuzione di pena, non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, con riferimento ad ogni circostanza, anche di natura soggettiva, che abbia rilievo significativo nella Determinazione dell'entità del fatto. (Conf mass n 163177; (Conf mass n 169063).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)