Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 30/01/1984 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163177 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - ALTRI CRITERI.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE - CRITERI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ - VALUTAZIONE POSITIVA - CONCESSIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - ALTRI CRITERI.*
L'applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità prevista dalla legge sul controllo delle armi non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, essendo essa rimessa alla facoltà ed alla valutazione del giudice, il quale può non concederla anche quando, pur ricorrendo gli elementi oggettivi predetti, ravvisi altre particolari circostanze idonee a qualificare l'entità del fatto e, perciò, suscettibili di legittimare il diniego dell'attenuante. (V mass n 161884; (V mass n 161877; (V mass n 159489; (V mass n 150600; (V mass n 151827).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)