Sez. 3, Sentenza n. 1641 del 01/06/1968 (Rv. 333428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO -ESTREMI- CENSURA DELL'AFFERMATA GENERICITA DEI MOTIVI DI APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO -ESTREMI- CENSURA DELL'AFFERMATA GENERICITA DEI MOTIVI DI APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO.*
Perche sia adempiuto il precetto dell'art. 342 cod.proc.civ.e sufficiente che l'atto di appello, pur non contenendo uno svolgimento dettagliato dei motivi, manifesti la volonta di impugnazione e risulti idoneo a delimitare l'ambito della stessa in guisa che ne risulti con chiarezza determinato il campo del riesame richiesto al giudice del gravame. La censura che investe l'affermata genericita dei motivi di appello, costituendo denunzia di un error in procedendo, abilita la Cassazione al diretto esame e valutazione del contenuto dell'atto di appello. (Conf. N. 511-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)