Sez. L, Sentenza n. 3538 del 22/02/2005 (Rv. 579964 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Error in procedendo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Atteso che interpretare la domanda, anche d'appello, è compito del giudice di merito, la specificità dei motivi di impugnazione richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. è verificabile dal giudice di legittimità solo indirettamente, sotto il profilo della correttezza giuridica del procedimento interpretativo e della logicità del suo esito, e non direttamente, riconducendo la censura nell'ambito degli errores in procedendo, attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)