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Sez. L, Sentenza n. 57 del 08/01/1977 (Rv. 383564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, il rischio, il cui verificarsi comporta il diritto del prestatore d'opera alla pensione di invalidita e costituito dalla riduzione al di sotto del limite legale della capacita di guadagno considerata in astratto e, cioe, come normale ed integra e non gia della capacita concretamente residuata a seguito di anteriore causa invalidante. Ne consegue che, a norma degli artt 1886 e 1895 cod civ, se il suddetto rischio preesista alla Costituzione del rapporto assicurativo, per essersi gia in quel momento verificata la riduzione oltre il limite legale dell'astratta capacita di guadagno dell'assicurato, questi non puo conseguire la pensione di invalidita a seguito del successivo aggravamento dell'invalidita anteriore. (V 2526/72, mass n 360026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)