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Sez. L, Sentenza n. 260 del 12/01/1980 (Rv. 403651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ASSICURAZIONE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ASSICURAZIONE - NULLITA.*

Il principio generale che il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art 1895 cod civ) e applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, sia per il richiamo contenuto nell'art 1886 cod civ, sia perche l'elemento 'rischiò e presupposto essenziale di ogni Forma di Assicurazione e, quindi, anche di quelle sociali, il cui scopo consiste pur sempre nel provvedere in ordine alla futura ed eventuale verificazione di un evento dannoso per l'assicurato. In particolare, in tema di pensione d'invalidita, lo stesso art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 subordina l'insorgenza del diritto a pensione ad una riduzione della capacita di guadagno oltre certi limiti, escludendo cosi la configurabilita di una valida instaurazione del rapporto assicurativo nel caso che detta riduzione sia preesistente. (V 996/77, mass n 384621; (V 91/76, Corte cost; (Conf 3701/78, mass n 393217; (Conf 376/77, mass n 388918; (Conf 57/77, mass n 383564; (Conf 55/77, mass n 383563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)