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Sez. 5, Sentenza n. 1077 del 12/01/2000 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215750 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI | Atto di querela - Condizione di procedibilità - Mancanza dell'atto nel fascicolo ex art 431 cod. proc. pen. - Fase di appello - Integrazione della istruttoria dibattimentale - Atto indispensabile ai fini della decisione - Dovere del giudice di verificarne la esistenza e di disporne l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215750-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI

In tema di condizioni di procedibilità, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art 431 lettera a) cod.proc.pen. Integra pertanto violazione, per mancata applicazione dell'art 603 comma terzo cod. proc. pen, la decisione che risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, dal momento che nel fascicolo ex art 431 cod.proc.pen.non era stato inserito il relativo documento. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento. La Suprema corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha precisato che la questione sulla effettiva proposizione della querela era certamente da ritenersi assolutamente necessaria ai fini del decidere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)