Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 18/01/2005 Ud. (dep. 02/05/2005) Rv. 232240 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - IN GENERE | Mancanza in atti delle attestazioni previste dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. - Produzione o acquisizione d'ufficio nel corso del giudizio - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - IN GENERE
La mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., della data e del luogo di presentazione nonchè dell'avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del P.M., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., con la quale il comando di stazione dei Carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla procura della Repubblica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)