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Sez. 1, Sentenza n. 2378 del 14/11/1983 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163151 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI ATTINENTI A QUESTIONI NON DEDOTTE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163151-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI ATTINENTI A QUESTIONI NON DEDOTTE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Non sono proponibili in Cassazione motivi, non basati su censure attinenti al diritto sostanziale, con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che per non essere state dedotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte in ricorso hanno per oggetto "punti della decisione" che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del "tantum devolutum, quantum appellatum", sancito dall'art. 515 cod. proc. pen.. (fattispecie in cui il ricorrente solleva questione di carenza di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, mentre nei motivi di appello si era limitato a chiedere la riduzione della pena e la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti). (V mass n 147465; (V mass n 147303; (V mass n 146175; (V mass n 146598).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)