Sez. 2, Sentenza n. 225 del 14/07/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147303 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CERTEZZA CHE, REALIZZATOSI L'EVENTO, DA QUESTO SAREBBE DERIVATO UN DANNO PATRIMONIALE PARTICOLARMENTE TENUE - NECESSITA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CERTEZZA CHE, REALIZZATOSI L'EVENTO, DA QUESTO SAREBBE DERIVATO UN DANNO PATRIMONIALE PARTICOLARMENTE TENUE - NECESSITA.*
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita puo essere applicata al reato tentato solo se le modalita del fatto sono tali da fornire la certezza che, ove l'evento si fosse realizzato, ne sarebbe derivato un danno patrimoniale particolarmente tenue. (Conf mass n 103921, mass n 114608, mass n 125012, mass n 135839, mass n 143165 contra mass n 132351, nel senso dell'inapplicabilita dell'attenuante al tentativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)