Sez. 2, Sentenza n. 15882 del 28/07/2005 (Rv. 583409 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE | Norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio - Impedimento all'obbligo di estirpazione - Esclusione - Fondamento - Possibili rilevanza solo in sede di esecuzione della sentenza - Modalità e limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE
Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art.892 cod. civ. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto, considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse la perdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto in sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa preposta all'osservanza del vincolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)