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Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008 (Rv. 603531 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE | Mancato rispetto delle distanze - Diritto di chiedere l'estirpazione degli alberi - Sussistenza - Condizioni - Obbligo per il giudice di merito di verificare l'esistenza del danno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603531-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE

In base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 cod. civ., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 893, Cod. Civ. art. 894 CORTE COST., Cod. Civ. art. 896 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)