Sez. 5, Sentenza n. 16397 del 21/02/2014 Ud. (dep. 15/04/2014) Rv. 259550 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Agente infiltrato - Nozione - Esclusione della punibilità - Condizioni.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
In tema di rilevanza penale della condotta dell'agente infiltrato, il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adopera in maniera da impedire il reato o da farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici; se, invece, l'agente svolge una attività che ha una diretta efficacia causale rispetto all'evento delittuoso, ovvero tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione o repressione dei reati, così da agevolare l'attività degli esecutori materiali e da impedire la identificazione di questi ultimi, la sua condotta non può essere scriminata ed egli è punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato. (Fattispecie precedente alla legge n. 146 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146, Legge 13/08/2010 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)