diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37805 del 09/05/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 257675 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE | Limiti operativi dell'azione sotto coeprtura - Differenze rispetto all'agente provocatore - Ripercussioni sull'utilizzabilità della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257675-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE

Comportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato e l'inutilizzabilità della prova acquisita le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse. (Nel caso di specie relativo alla consegna e ricezione di alcune partite di cocaina, la Corte ha ritenuto utilizzabile la prova in quanto l'intervento degli agenti sotto copertura si era limitato a disvelare un'intenzione criminosa già esistente nell'imputato anche se allo stato latente, senza averla determinata in modo essenziale).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 97, Cod. Pen. art. 49, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)