Sez. 1, Ordinanza n. 1360 del 15/11/1972 Cc. (dep. 07/03/1973) Rv. 123511 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA DELLA PERIZIA RILEVATA IN DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NULLITA ASSOLUTA DELLA PERIZIA RILEVATA IN DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO.*
La nullita della perizia, ancorche assoluta, resta limitata nell'ambito di tale atto e non si trasmette a quelli successivi. Di conseguenza, per effetto di quanto in proposito stabilisce l'art 7 delle norme di attuazione del cod proc pen(DPR 25 ottobre 1955, n 932)il giudice del dibattimento, una volta rilevato il vizio, deve provvedere direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 25/10/1955 num. 932 art. 7, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)