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Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 10/02/1997 (Rv. 502313 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE | Decesso del debitore nelle more del giudizio - Interesse del creditore alla prosecuzione dell'azione revocatoria - Permanenza.
Stato
decisa il 1997-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502313-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE

L'interesse del creditore alla prosecuzione dell'azione revocatoria non viene meno per effetto del decesso del debitore nelle more del giudizio, giacché l'accoglimento di detta azione non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione dei beni ed il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, con conseguente devoluzione degli stessi ai suoi eredi, ma l'inefficacia dell'atto stesso nei soli confronti del creditore che ha agito per ottenerla, con conseguente possibilità di quest'ultimo di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dei terzi acquirenti dei beni divenutine proprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)