Sez. 2, Sentenza n. 5081 del 25/05/1994 (Rv. 486753 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - In genere | Esercizio dell'azione - Legittimazione del creditore - Condizioni - Accertamento dell'interesse del creditore - Necessità - Proposizione da parte del creditore di specifica domanda per far valere il proprio credito - Esclusione.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - In genere
Poiché il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito, il relativo accertamento resta presupposto indefettibile di tale azione, senza che sia però necessario che il creditore proponga separata e specifica domanda per far valere il proprio credito, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato l'esistenza del credito garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)