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Sez. L, Sentenza n. 4963 del 01/08/1986 (Rv. 447641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNIO E MALATTIE - TERMINE COSIDDETTO ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - ADOZIONE IN VIA EQUITATIVA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINANTE SOLO L'IPOTESI DELLA MALATTIA UNICA - RIFERIMENTO DELLE ASSENZE A CIASCUN TRIENNIO REGOLATO DAL CONTRATTO IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNIO E MALATTIE - TERMINE COSIDDETTO ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - ADOZIONE IN VIA EQUITATIVA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINANTE SOLO L'IPOTESI DELLA MALATTIA UNICA - RIFERIMENTO DELLE ASSENZE A CIASCUN TRIENNIO REGOLATO DAL CONTRATTO IN VIGORE - ESCLUSIONE.*

L'adozione, in via equitativa, del triennio di prevista efficacia del contratto collettivo quale termine cosiddetto esterno del comporto per sommatoria, non implica che le assenze debbano essere riferite a ciascun triennio regolato dal contratto collettivo in vigore (disciplinante solo l'ipotesi della malattia unica), in quanto il criterio della equità esige che il comporto sia calcolato con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, anche se verificatesi nella vigenza di contratti collettivi diversi, soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento rispetto a lavoratori ammalatisi nel periodo di vigenza di un solo contratto. (V 2134/84, mass n 434173; (V 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)