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Sez. L, Sentenza n. 8070 del 02/04/2009 (Rv. 607604 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Identificazione del convenuto - Elementi idonei del ricorso - Proposizione di ricorso cautelare atipico "ante causam" - Rinvio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607604-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la domanda può ritenersi proposta nei confronti di un determinato soggetto quando nel ricorso questi sia indicato con le modalità previste dall'art. 414 cod. proc. civ., l'oggetto della domanda ("petitum") sia determinato e gli elementi di fatto e diritto giustificativi ("causa petendi") della pretesa siano specificamente esposti, unitamente alle conclusioni, dovendosi escludere, ove sia stata anteriormente chiesta una tutela in via cautelare atipica, che ad individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente - salva la possibilità di essere autorizzati, nel corso del processo di primo grado, a modificarla ex art. 420 cod. proc. civ. - il richiamo al ricorso d'urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello cautelare atipico e la non necessaria omogeneità tra l'uno e l'altro. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata, che, nell'interpretare l'originario ricorso introduttivo, aveva rilevato che i ricorrenti, dopo aver chiesto in via cautelare, la reintegra nel posto di lavoro nei confronti di una pluralità di soggetti, nel successivo giudizio di merito avevano formulato le proprie domande espressamente solo nei confronti di colui che, asseritamente, era l'attuale datore di lavoro, limitandosi, con riferimento alle altre posizioni, a richiamare il ricorso d'urgenza e a farne menzione in successive note autorizzate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)