Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006 (Rv. 593213 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Identificazione della persona del convenuto attraverso i relativi elementi idonei - Funzione esclusiva del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'istituto di credito appellato in via principale a causa della sua mancata indicazione, quale soggetto citato a comparire, nell'atto medesimo, oltre che in virtù della pertinente motivazione secondo cui, in ogni caso, l'appellante non aveva svolto, in primo grado, alcuna domanda nei confronti del predetto istituto di credito, il quale, in virtù della struttura soggettiva ricoperta nella precedente fase di giudizio, non si sarebbe potuto considerare soccombente nei riguardi dello stesso appellante, onde, in definitiva, la notificazione dell'atto di appello al medesimo istituto avrebbe potuto rivestire il valore di una mera "denuntiatio litis").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)