Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 16/07/1986 (Rv. 447314 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - FATTO ILLECITO ESTINTIVO DEL DIRITTO DOMINICALE DEL PRIVATO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PRESUPPOSTI - MERA RECINZIONE DELL'AREA OCCUPATA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - FATTO ILLECITO ESTINTIVO DEL DIRITTO DOMINICALE DEL PRIVATO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - PRESUPPOSTI - MERA RECINZIONE DELL'AREA OCCUPATA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso d'illegittima occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, come quando l'occupazione temporanea e d'urgenza si protragga oltre il biennio senza che venga pronunciato il decreto d'esproprio, la ricorrenza di un fatto illecito estintivo del diritto dominicale del privato, con acquisizione del diritto medesimo a titolo originario in capo a detta amministrazione, e conseguente improponibilità da parte del primo di Azione di restituzione del bene (restando le sue ragioni tutelabili solo in via risarcitoria), postula che il bene stesso sia irreversibilmente destinato all'opera pubblica, per effetto di un'attività anche solo iniziale di esecuzione di quest'ultima che lo abbia radicalmente trasformato nella sua natura e consistenza originarie. La suddetta situazione estintiva- acquisitiva del diritto di proprietà, pertanto, non può essere ravvisata nella mera recinzione dell'area occupata, che si esaurisce nell'identificazione del fondo sul quale intraprendere l'esecuzione dell'opera, senza di per sè incidere sulla sua conformazione e destinazione. (V 5644/84, mass n 437316; (V 2854/84, mass n 434897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)