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Sez. 1, Sentenza n. 13493 del 10/11/1980 Ud. (dep. 17/12/1980) Rv. 147095 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147095-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

L'incompetenza per cosidetta ipocapacita del giudice deve essere rilevata e dichiarata, anche di ufficio, in Cassazione, nell'ipotesi in cui non abbia provveduto il giudice di appello e cio pur nella ipotesi che la sentenza di primo grado sia stata impugnata dal solo imputato, qualora la questione sulla Competenza per materia sia legata ai motivi di gravame da un nesso logico-giuridico, come nel caso di deduzione di insussistenza del reato sotto qualsiasi aspetto. (nella specie la Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado ed ha ordinato la trasmissione degli Atti al pubblico ministero). (Conf mass nn 145218, 142458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 18/06/1955 num. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)