diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 07/07/1980 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148391 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - NOZIONE - INCOMPETENZA PER MATERIA - RILEVABILITA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148391-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - IPOCAPACITA DEL GIUDICE - NOZIONE - INCOMPETENZA PER MATERIA - RILEVABILITA IN APPELLO.*

L'incompetenza per cosiddetta ipocapacita del giudice - che sussiste non soltanto quando il giudice di primo grado abbia giudicato, per errore circa le norme sulla Competenza, di un reato che per il nomen iuris contestato esulava, per eccesso, dalla sua Competenza, ma anche quando, per errore sulla qualificazione giuridica, sia stato contestato un fatto che per il nomen iuris erroneamente attribuito rientrava nella Competenza del giudice stesso - deve essere dichiarata dal giudice di appello, anche in difetto di espressa devoluzione da parte del titolare del diritto di impugnazione. (V mass n 147095; (V mass n 145218, ed ivi citate; (Conf mass n 146094; (Conf mass n 142458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 18/06/1955 num. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)