Sez. 2 - , Sentenza n. 20129 del 22/06/2022 (Rv. 665011 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI VIOLAZIONI | Pluralità condotte realizzatrici della medesima violazione - Applicabilità del cumulo giuridico – Condizioni - Applicabilità della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)