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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018 (Rv. 648176 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Pluralità condotte realizzatrici della medesima violazione - Applicabilità istituto della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. - Esclusione - Concorso formale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648176-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)