Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 24/05/1988 Ud. (dep. 07/02/1989) Rv. 180389 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI LUBRIFICANTI - DENUNCIA ALL'UTIF - NECESSITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI LUBRIFICANTI - DENUNCIA ALL'UTIF - NECESSITÀ.*
Nell'ipotesi di trasferimento di un deposito di oli lubrificanti da un luogo ad un altro, il titolare è obbligato ad un atto formale di denuncia (scritta o trasfusa per iscritto) all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (utif). L'omissione di tale adempimento integra gli estremi del reato di cui agli artt. 1 e 13 legge 2 luglio 1957, n. 474. (Conf mass n 124029).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)