Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 23/01/1973 Ud. (dep. 08/05/1973) Rv. 124029 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - TRASFERIMENTO DI IMPIANTO - DENUNCIA ALL'UTIF - NECESSITA - OMISSIONE - REATO DI PERICOLO - INTENZIONE DI COMPIERE UN ATTO FRAUDOLENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - TRASFERIMENTO DI IMPIANTO - DENUNCIA ALL'UTIF - NECESSITA - OMISSIONE - REATO DI PERICOLO - INTENZIONE DI COMPIERE UN ATTO FRAUDOLENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il trasferimento di un impianto di oli minerali e soggetto a denuncia all'utif. Il reato, che e di mero pericolo, e integrato dall'omessa denuncia, non occorrendo anche l'intenzione di compiere un atto fraudolento diretto alla sottrazione al pagamento dell'imposta di fabbricazione.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)