Sez. 6, Sentenza n. 50033 del 04/11/2015 Cc. (dep. 18/12/2015) Rv. 265932 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Operazioni tramite ausilio di esperti - Analisi di sostanze ritenute stupefacenti - Previo avviso al difensore - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
Le operazioni di analisi chimico-tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)