Sez. 4, Sentenza n. 15384 del 02/03/2005 Ud. (dep. 26/04/2005) Rv. 231551 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova | Stupefacenti - Analisi - Legittimità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova
La polizia giudiziaria può autonomamente e legittimamente effettuare, sia in modo diretto che attraverso pubbliche strutture, analisi ricognitive su sostanze ritenute stupefacenti: tale attività di indagine, svolta a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza, si inserisce tra quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non prevede il preventivo avviso al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)