Sez. 1, Sentenza n. 8119 del 03/04/2009 (Rv. 607955 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Tutela del cosiddetto "secondary meaning" del marchio - Norma transitoria - Portata - Estensione ai segni distintivi antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 47 bis del r.d. n. 929 del 1942 - Necessità - Sanatoria di altri profili di illegittimità del marchio - Esclusione - Fattispecie relativa all'uso del cognome come marchio.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning", prevista dall'art. 47-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, introdotto dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno; tale tutela si estende anche ai segni distintivi anteriori alla sua entrata in vigore, in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, n. 2 del d.lgs. citato, ma non può - alla luce del senso letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una interpretazione sistematica delle regole che disciplinano la materia - essere interpretata nel senso di una sanatoria comprendente profili di illegittimità di un marchio diversi dalla carenza di distintività, quali (come nella specie) l'impiego come marchio di un cognome, non riconducibili alla nozione di "secondary meaning".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 89 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)