Sez. 1, Sentenza n. 697 del 26/01/1999 (Rv. 522634 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Tutela del cosiddetto "secondary meaning" del marchio (art. 89 n. 2 legge 480/92) - Estensione anche ai segni distintivi antecedenti l'entrata in vigore della norma - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning" (fenomeno che si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito, tali capacità in conseguenza del relativo uso di mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno), espressamente prevista dalla legge marchi nella sua attuale formulazione, deve essere applicata anche ai segni distintivi anteriori alla sua entrata in vigore, giusta previsione dell'art. 89 n. 2 legge 480/92.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47 bis, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 89 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)