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Sez. 1, Sentenza n. 12122 del 18/01/2005 Cc. (dep. 25/03/2005) Rv. 232258 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Estradizione da Paese aderente al Trattato europeo di estradizione ed al protocollo aggiuntivo reso esecutivo in Italia con Legge 18 ottobre 1984 n. 755 - Soggetto condannato in contumacia - Provvedimento di estradizione accompagnato dalla "condizione" che siano garantiti i diritti di difesa dell'estradando - Necessità di un secondo processo - Esclusione - Possibilità di restituzione in termine per impugnare - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232258-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione da Paese aderente al trattato europeo di estradizione ed al protocollo aggiuntivo, resi esecutivi in Italia, rispettivamente, con Legge 30 gennaio 1963 n. 300 e con legge 18 ottobre 1984 n. 755, qualora, trattandosi di soggetto condannato in Italia all'esito di giudizio contumaciale, lo Stato estero, nel concedere l'estradizione, l'abbia sottoposta alla "condizione" che venissero garantiti i diritti di difesa dell'estradando, l'osservanza di tale "condizione" - da intendersi, in realtà come un mero richiamo ai "diritti minimi della difesa" generalmente riconosciuti, cui si riferisce l'art. 3 del citato protocollo aggiuntivo, prevedendo questo soltanto la possibilità che l'estradizione venga rifiutata quando i detti diritti non appaiano garantiti, ma non che venga sottoposta a condizioni - non richiede la necessaria celebrazione di un nuovo processo, dovendosi invece ritenere sufficiente la possibilità di restituzione nel termine per impugnare prevista per il caso di sentenza contumaciale dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 18/10/1984 num. 755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)