Sez. 1, Sentenza n. 35144 del 22/09/2005 Cc. (dep. 29/09/2005) Rv. 232088 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Condizione apposta dallo Stato estero - Pieno esercizio dei diritti di impugnazione - Condanna in contumacia - Restituzione in termini - Istanza - Valutazione - Obbligo.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
In ipotesi di estradizione da uno Stato estero che non preveda il giudizio contumaciale, concessa a condizione che sia data all'estradando la possibilità di impugnazione idonea a garantire i suoi diritti di difesa, la condizione deve intendersi rispettata solo qualora l'interessato possa avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli istituti della rimessione in termini o della revisione.(Nella fattispecie, relativa all'estradato che era già stato condannato in contumacia nello Stato italiano, la Corte ha ritenuto sussistere il suo diritto a che l'istanza di rimessione in termine fosse valutata, anche alla luce della nuova disciplina dettata dalla Legge n. 60 del 2005).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)