Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 04/06/1974 (Rv. 369800 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare i provvedimenti con i quali il pretore si limiti a determinare le modalita dell'esecuzione del titolo esecutivo, ancorche caratterizzati da una certa discrezionalita imposta dalle esigenze concrete di superamento degli eventuali margini di genericita e incertezza del titolo stesso, hanno Forma e sostanza di ordinanza ed efficacia di atto esecutivo e non sono percio impugnabili con i mezzi processuali previsti per le sentenze. Essi perdono invece tale natura e assumono quella di una statuizione di merito soggetta ai normali mezzi di impugnazione tutte le volte che il pretore, anziche limitarsi a determinare le modalita di esecuzione del titolo esecutivo, disponga opere contrastanti, modificanti o comunque eccedenti il titolo stesso, ovvero quando risolva questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive dell'istante al contenuto del titolo e circa la conformita al titolo delle opere gia eseguite spontaneamente dal soggetto obbligato. (Conf 1967'72, mass n 359085; 674'68 mass n 331851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)