Sez. 3, Sentenza n. 674 del 01/03/1968 (Rv. 331851 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE APPELLO - PRESUPPOSTI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE APPELLO - PRESUPPOSTI.*
Il provvedimento che il pretore emette a norma dell'art.612 cod. proc. civ., in tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, ha natura d'ordinanza se ed in quanto diretto a determinare le modalita dell'esecuzione, con la designazione, sentite le parti, dell'ufficiale giudiziario e delle persone che devono provvedere all'attuazione pratica della volonta della legge accertata nel titolo. Ma, qualora il pretore, oltrapassando i limiti fissati dal titolo, disponga che le opere siano eseguite con modalita con esso contrastanti, o comunque destinate ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida una controversia circa la conformita o meno al titolo esecutivo delle opere che la parte vittoriosa pretende siano eseguite, o circa la gia avvenuta esecuzione in conformita con il titolo esecutivo, affermata dalla parte soccombente, il relativo provvedimento pur conservando la Forma di ordinanza, ha natura di sentenza, in quanto risolve un vero e proprio giudizio di merito, ed e, come tale, impugnabile mediante appello. (V. 124-68, massima n. 330970 930-65 1024-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)