Sez. L, Sentenza n. 2694 del 03/05/1984 (Rv. 434735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - PER GLI APPRENDISTI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - PER GLI APPRENDISTI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 21 della legge n. 25 del 1955, nel testo modificato dalla legge n. 706 del 1956, nella parte in cui non prevede per gli apprendisti l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, in quanto tale difetto di previsione, lungi dal violare il principio costituzionale della parità di trattamento con riferimento alle Disposizioni vigenti in tema di rapporto di lavoro subordinato, si giustifica per le peculiarità dell'apprendistato rispetto a tale rapporto, essendo solo il primo caratterizzato da una causa mista che implica il diritto dell'apprendista a ricevere l'insegnamento professionale per divenire lavoratore qualificato, cui è concettualmente estraneo l'evento "disoccupazione". (V 7445/83, mass n 432058; (V 2640/81, mass n 413417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST., Legge 08/07/1956 num. 706 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)