Sez. L, Sentenza n. 7445 del 16/12/1983 (Rv. 432058 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - NELL'ATTIVITÀ IMPIEGATIZIA - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - NELL'ATTIVITÀ IMPIEGATIZIA - CONFIGURABILITÀ.*
Il rapporto di apprendistato, caratterizzato dal fatto che il datore di lavoro, pur utilizzando l'opera dell'apprendista nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale, resta obbligato ad impartirgli l'insegnamento necessario al conseguimento di capacità di lavoratore qualificato, è configurabile non soltanto nel campo dell'attività industriale od artigianale, ma anche in quello della attività impiegatizia, ed a prescindere da un'espressa previsione da parte della contrattazione collettiva, tenuto conto che la legge 19 gennaio 1955 n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, rinvia alla contrattazione collettiva non per stabilire i casi in cui esso è consentito, fissati direttamente dalla legge medesima, ma solo per regolamentarne la retribuzione, la durata e le modalità. (V 2640/81, mass n 413417; (V 4946/78, mass n 394673; (V 723/74, mass n 368572).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)