Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/1997 num. 44 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)