Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23110 del 03/10/2017 (Rv. 645924 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal concessionario del servizio di riscossione – Art. 32, comma 2, del d.lgs n. 150 del 2011 – Applicabilità - Competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento – Individuazione – Sede legale del concessionario – Esclusione - Sede dell’articolazione territoriale che ha predisposto e notificato l’ingiunzione - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, il criterio di competenza previsto dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione, per identità di “ratio”, sia nell’ipotesi di provvedimento emesso dalla P.A. che in quella di provvedimento emesso dal suo concessionario del servizio di riscossione e, in tale caso, il "luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emanato il provvedimento" non coincide con la sede legale del concessionario bensì con il luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale di questo che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, atteso che il termine "ufficio", sul piano semantico, deriva dal latino “officium”, forma contratta di “opificium”, che indica colui che realizza l’opera, e, sul piano sistematico, è utilizzato dalla legge per indicare una carica o gli “interna corporis” di una più vasta organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi la considerazione che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma non risulta mai usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona giuridica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)