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Sez. 1, Sentenza n. 150 del 08/01/1966 (Rv. 320293 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320293-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - DIFFERENZA.*

Nella nozione di impresa agricola, quale si desume dall'art. 2135 cod. civ. rientra l'Esercizio dell'attivita diretta alla coltivazione del fondo, nonche l'attivita connessa a tale coltivazione, la quale si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia agricola, ad integrazione della suddetta attivita. Ha, invece, carattere commerciale o industriale ed e, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto Forma di impresa grande e media, quell'attivita che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda, nel contempo, ad altri scopi commerciali o industriali e realizzi utilita del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa. -nella specie e stata ritenuta a carattere commerciale l'Esercizio di un, imponente attivita di trebbiatura e motoaratura esercitata per conto terzi, indipendentemente dall'Esercizio di una piccola impresa agricola. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)