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Sez. 6, Sentenza n. 12077 del 12/11/1988 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179875 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - REINTEGRA NEL POSSESSO PER EFFETTO DI PRONUNCIA PRETORILE AI SENSI DEGLI ARTT. 689 E 703 COD. PROC. CIV. - NUOVO SPOGLIO IN PENDENZA DI GIUDIZIO POSSESSORIO - REATO - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179875-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - REINTEGRA NEL POSSESSO PER EFFETTO DI PRONUNCIA PRETORILE AI SENSI DEGLI ARTT. 689 E 703 COD. PROC. CIV. - NUOVO SPOGLIO IN PENDENZA DI GIUDIZIO POSSESSORIO - REATO - RAVVISABILITÀ.*

Ai fini del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 cod. pen., il provvedimento di reintegra nel possesso che il pretore pronuncia ai sensi degli artt. 703 e 689 cod. proc. civ. è una misura cautelare a difesa del possesso, intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore del soggetto spogliato, ma anche ad assicurare tale possesso per tutta la durata del procedimento civile. Pertanto commette il reato di elusione di un provvedimento del giudice colui che, dopo aver reintegrato nel possesso di un bene immobile o di un altro diritto reale un terzo in forza dell'ordine del pretore, spogli nuovamente costui, in pendenza di giudizio possessorio, mediante una qualsiasi Azione. (Conf mass n 133958; (Conf mass n 151214; (Conf mass n 169846).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)