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Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 10/10/1975 Ud. (dep. 22/04/1976) Rv. 133958 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133958-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Il provvedimento di reintegrazione del possesso, che il pretore pronuncia ai sensi degli artt 703 e 689 cod proc civ, e agli effetti dell'art 388, secondo comma, cod pen una misura cautelare a difesa del possesso, avente come tale la portata non soltanto di ripristinare il possesso a favore del soggetto spogliato ma di assicurare tale possesso per tutto il tempo di durata del procedimento civile. Pertanto il fatto di colui che estromesso da un immobile in forza di ordine di reintegrazione lo rioccupa in pendenza del giudizio possessorio, costituisce elusione di un provvedimento del giudice, ai sensi dell'art 388 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)