Sez. 3, Sentenza n. 5736 del 24/09/1986 (Rv. 448200 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO, ANCHE SE MERAMENTE INDIZIARIO - CONDIZIONI - DIFETTO DI CONTESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - CONTESTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO, ANCHE SE MERAMENTE INDIZIARIO - CONDIZIONI - DIFETTO DI CONTESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - CONTESTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Il principio che le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio hanno valore soltanto indiziario - potendo fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzate a fondamento della decisione quando la loro credibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale sono state prodotte - non trova deroga nel caso che siano contestate per la prima volta in Sede d'appello, con la conseguenza che il giudice del gravame - nell'ambito della sua libertà di convincimento - può tenere conto di tale contestazione, nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale del materiale probatorio, per escludere la loro Rilevanza probatoria. (Conf 4767/84, mass n 436674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)